(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 21 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 15 1. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), e' sostituito dal seguente: "Sono eletti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione.".