(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 21 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 15
    1.  Il  secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio
1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per
la   Valle   d'Aosta   e   sull'iniziativa   legislativa  del  popolo
valdostano), e' sostituito dal seguente:
    "Sono  eletti  i  cittadini  iscritti  nelle liste elettorali dei
comuni della regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel
testo  unico  delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per  la  tenuta  e la revisione delle liste elettorali, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e
successive  modificazioni,  che  hanno  compiuto  o  che  compiono il
diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione.".